Il verbale di accertamento di una violazione (comunemente chiamato, in modo improprio, "contravvenzione") viene compilato quando si accerta una violazione ad una norma di legge o regolamentare e viene contestato sul posto a chi ha commesso la violazione, oppure notificato successivamente presso il domicilio e/o la sede legale del proprietario del veicolo che ha commesso l infrazione. Gli agenti della Polizia Locale hanno la facoltà (in sostanza un "cortese" obbligo) di apporre sul parabrezza del veicolo parcheggiato irregolarmente un avviso di violazione che consente il pagamento IMMEDIATO (entro 10 giorni) di quanto dovuto per la violazione accertata.
Il pagamento può essere effettuato:
mediante versamento sul conto corrente postale 11602018 intestato al "Comune di Ischia di Castro - Servizio Tesoreria Polizia Locale - Riscossione coattiva violazioni C.d.S.", indicando nella causale il numero del verbale e la targa del veicolo.
Il fatto di non dover attendere la notifica del verbale presso il proprio domicilio permette di pagare la somma prevista al netto delle spese aggiuntive (procedurali, di accertamento e di notifica) pari a circa   5,60.
Dopo che il verbale è stato scritto, per il pagamento, l'interessato ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata, o dalla notifica. In caso di violazione al codice della strada, il verbale deve essere notificato al cittadino entro 90 giorni dalla data della violazione. I 90 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il novantesimo giorno è un giorno festivo, il termine scade il primo giorno feriale successivo. Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace. Nei casi di violazione di leggi e regolamenti riguardanti la tutela dell'ambiente, l'edilizia o altri regolamenti comunali, la notifica deve avvenire entro 90 giorni.
Nel caso di violazioni al Codice della Strada, se il proprietario del veicolo ("responsabile in solido") è una persona diversa da chi ha commesso l infrazione (trasgressore), una copia del verbale sarà notificata   al proprietario che ne risponde economicamente  . Il pagamento,  ovviamente,  avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del proprietario. I verbali di contestazione o notificati a norma del C.d.S. che non vengono estinti tramite il pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica, saranno sottoposti alla esecuzione forzata tramite ingiunzione fiscale/ruolo esecutivo, con aggravio di spese ed interessi,  nel caso di mancato pagamento della cartella esattoriale si possono innescare le procedure di fermo amministrativo del veicolo o di pignoramento dei beni mobili ed immobili del debbitore.