IMU

IMU 2021

Il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2021 e quello a saldo entro il 16.12.2021.

Aliquote:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze: aliquota pari al 5,7 per mille ( con detrazione di complessivi € 200,00);
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al zero per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al zero per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,3 per mille;
6) terreni agricoli: esenti (zona svantaggiata Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze);
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,3 per mille.

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Ischia di Castro con ANUTEL all’indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=e330

VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO



Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E330 è il codice catastale del Comune di Ischia di Castro
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

Si ricorda che:

- La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e la restante quota al Comune;

- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- per l'anno 2020 il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: “in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.”


- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E330.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Ischia di Castro anche telefonicamente al numero 0761 425455



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IMU 2020

Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, per l'IMU 2020, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019

Il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2020 e quello a saldo entro il 16.12.2020.

Aliquote:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze: aliquota pari al 5,7 per mille ( con detrazione di complessivi € 200,00);
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al zero per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al zero per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,3 per mille;
6) terreni agricoli: esenti (zona svantaggiata Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze);
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,3 per mille.

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Ischia di Castro con ANUTEL all’indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=e330

VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO



Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E330 è il codice catastale del Comune di Ischia di Castro
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

Si ricorda che:

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e la restante quota al Comune;

- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- per l'anno 2020 il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: “in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.”


- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E330.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Ischia di Castro anche telefonicamente al numero 0761 425455











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ALIQUOTE IMU 2019:
Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2019 sono:
- Aliquota base da 0,86%
- Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze 0,4% (solo categorie A1, A8 e A9)
- Aliquota relativa alla Cat. da D1 a D9 0,86%, di cui lo 0,76% riservato allo Stato e lo 0,1 al Comune.

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO IMU 2019:
Acconto: 17 giugno 2019
Saldo: 16 dicembre 2019

Gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E330 è il codice catastale del Comune di Ischia di Castro
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU in acconto e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Ischia di Castro con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=E330

VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

Download Regolamento IMU

Si ricorda che:

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3 al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E330.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Ischia di Castro anche telefonicamente al numero 0761 425455

ALIQUOTE IMU 2018:
Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2018 sono:
- Aliquota base da 0,86%
- Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze 0,4% (solo categorie A1, A8 e A9)
- Aliquota relativa alla Cat. da D1 a D9 0,86%, di cui lo 0,76% riservato allo Stato e lo 0,1 al Comune.

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO IMU 2018:
Acconto: 18 giugno 2018
Saldo: 17 dicembre 2018

Gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.

ALIQUOTE IMU 2017:
Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2017 sono:
- Aliquota base da 0,86%
- Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze 0,4% (solo categorie A1, A8 e A9)
- Aliquota relativa alla Cat. da D1 a D9 0,86%, di cui lo 0,76% riservato allo Stato e lo 0,1 al Comune.

ALIQUOTE IMU 2016
- Aliquota base da 0,86%
- Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze 0,4% (solo categorie A1, A8 e A9)
- Aliquota relativa alla Cat. da D1 a D9 0,86%, di cui lo 0,76% riservato allo Stato e lo 0,1 al Comune.

ALIQUOTE IMU 2015:
- Aliquota base da 0,86%
- Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze 0,4% (solo categorie A1, A8 e A9)
- Aliquota relativa alla Cat. da D1 a D9 0,86%, di cui lo 0,76% riservato allo Stato e lo 0,1 al Comune.
- Aliquota terreni: 0,76%


ALIQUOTE IMU 2014:
- Aliquota base da 0,86%
- Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze 0,4% (solo categorie A1, A8 e A9)
- Aliquota relativa alla Cat. da D1 a D9 1,06%, di cui lo 0,76% riservato allo Stato e lo 0,3 al Comune.
- Aliquota terreni: 0,76%
Gli immobili strumentali all'attività agricola, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze nell'anno 2014 sono esenti da IMU.

ALIQUOTE IMU 2013:
- Aliquota base da 0,86%
- Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze 0,4%
- Aliquota relativa alla Cat. da D1 a D9 1,06%, di cui lo 0,76% riservato allo Stato e lo 0,3 al Comune.
- Aliquota Fabbricati rurali 0,2%
Nel Comune di Ischia di Castro i terreni nel 2013 sono esenti da IMU

ALIQUOTE IMU 2012:
- Aliquota base da 0,86%
- Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze 0,4%
Stato e lo 0,3 al Comune.
- Aliquota Fabbricati rurali 0,2%
Nel Comune di Ischia di Castro i terreni nel 2012 sono esenti da IMU

ALIQUOTE ICI dal 2008 al 2011:
Aliquota ordinaria 5%
Aliquota abitazioni diverse dalla principale 6%
Detrazione per abitazione principale € 103,29 o € 129,11 per gli ultrasessantacinquenni.